Il Tribunale di Napoli si è espresso circa la questione del mutamento di sesso con la sentenza n. 3958/16 avente come oggetto sia la domanda di autorizzazione alla rettifica chirurgica del sesso, sia la domanda per il cambio del nome e del sesso all’anagrafe senza previo adeguamento chirurgico.
Nelle motivazioni della sentenza si legge che “l’iter di transizione è individuale, non c’è un percorso giuridico o medico uguale per tutti, ma quello più idoneo a garantire il diritto alla salute e alla personalità secondo i dettami della Costituzione”.
A renderlo noto è l’Avv. Salvatore Simioli, responsabile dello Sportello Legale di Arcigay Napoli.
“Quindi, possiamo concludere – spiega l’Avv. Simioli – che la legge sul mutamento di sesso è l’esplicazione al diritto all’identità personale e all’autodeterminazione e che il percorso giuridico deve adeguarsi al percorso soggettivo più utile, senza che ci siano fasi necessarie o dipendenti imposte dal Tribunale”.
“Un passo importante – afferma Daniela Lourdes Falanga, responsabile delle politiche trans di Arcigay Napoli – perchè la richiesta di adeguamento dei caratteri sessuali primari e dei dati anagrafici non è più una discrezionalità del giudice, ma diventa un diritto della persona. Ciò che si và definendo con questa sentenza è quanto si possa realizzare attraverso la giusta interpretazione della Costituzione. Si comincia, inoltre, ad esplicare quella concezione femminista, che ha cambiato il concetto del corpo e che prende atto della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo”.
La sentenza, che orienterà la giurisprudenza del Tribunale di Napoli, è la prima di questa Corte che affronta la questione del mutamento di sesso dopo la sentenza della Cassazione n. 15138/15 (che consente il cambio dei dati anagrafici anche senza intervento chirurgico).