Di seguito, il testo integrale della legge regionale campana contro l'omotranslesbofobia approvata dalla seduta del consiglio regionale della Campania in data 05/08/2020

Legge regionale 7 agosto 2020, n. 37.

“Norme contro la violenza e le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1977, n. 14 (Istituzione della Consulta regionale femminile)”

La seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga

Art. 1

(Principi e finalità)

  1. La Regione Campania, in coerenza con gli indirizzi promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, con i principi di cui all’articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché in ottemperanza agli articoli 2 e 3 della Costituzione, riconosce che ogni tipo di discriminazione e violenza contro le persone in ragione del loro orientamento sessuale o dell’identità di genere costituisce una violazione dei diritti umani, della dignità personale, della libertà di espressione e della sicurezza individuale, una lesione dell’integrità e della salute fisica e psichica e una limitazione del diritto alla piena cittadinanza e alla realizzazione di ciascun individuo in libertà e sicurezza.
  2. La Regione:
  3. a) previene e contrasta ogni forma di violenza e discriminazione determinata dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, anche condotta attraverso i nuovi strumenti della comunicazione digitale;
  4. b) promuove lo sviluppo della cultura della non violenza e del reciproco rispetto, dell’educazione alla relazione e all’affettività, della cittadinanza attiva e consapevole, nei differenti ambiti in cui si manifesta la personalità degli individui, nonché nei nuovi ambiti della comunicazione digitale;
  5. c) sostiene politiche finalizzate a favorire la libera espressione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere e promuove il superamento delle situazioni di discriminazione;
  6. d) assicura l’accesso ai servizi e agli interventi ricompresi nelle materie di competenza regionale senza alcuna discriminazione determinata dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere;
  7. e) monitora il fenomeno della violenza e delle discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, attraverso la completa raccolta dei dati, la ricerca e la pubblicazione di studi e indagini;
  8. f) applica il principio della programmazione integrata delle attività per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 2

(Azioni di contrasto alla violenza e alle discriminazioni e di sostegno alle vittime)

  1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi di accoglienza, soccorso, protezione e sostegno alle vittime di violenza o di discriminazioni commesse in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere, nell’ambito del sistema integrato dei servizi alla persona presenti sul territorio.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può stipulare protocolli d’intesa e convenzioni con enti pubblici, organizzazioni di volontariato e associazioni, iscritte nei registri previsti dalla legislazione vigente in materia, impegnate in attività rispondenti alle finalità di cui alla presente legge.
  3. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di:
  4. a) “rifugi arcobaleno”, quali strutture funzionali all’attuazione degli interventi in favore delle vittime di violenza o discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, nonché per soggetti che si trovano in condizione di vulnerabilità legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento;
  5. b) “sportelli arcobaleno”, quali punti rivolti all’ascolto, all’orientamento e alla consulenza delle vittime di violenza o discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, presso cui è possibile segnalare discriminazioni agite da terzi nei contesti familiari, lavorativi, scolastici e sociali.
  6. I rifugi e gli sportelli arcobaleno:
  7. a) svolgono la loro attività garantendo l’anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché dai soggetti del privato sociale, iscritti nei registri previsti dalla legislazione vigente in materia, e dagli enti del terzo settore che operano in materia di contrasto alla violenza e alle discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere;
  8. b) possono promuovere interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone di accettare ed esprimere il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere;
  9. c) operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle vittime, compresa l’assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale;
  10. d) possono promuovere azioni e iniziative culturali e di sensibilizzazione, tese al superamento delle discriminazioni sulla base dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere.
  11. La Giunta regionale, con apposita deliberazione:
  12. a) stabilisce i criteri e le modalità per l’istituzione dei rifugi e degli sportelli arcobaleno, unitamente ai requisiti strutturali e gestionali e ai criteri di valutazione delle attività degli stessi;
  13. b) istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il Registro dei rifugi e degli sportelli arcobaleno, definendo i requisiti, le procedure di iscrizione e le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso.

Art. 3

(Azioni di sensibilizzazione e prevenzione)

  1. La Regione promuove e sostiene, in ambito lavorativo, scolastico e formativo e nei luoghi di istruzione non formale, nonché nei centri aggregativi, sportivi, culturali e di svago, progetti e iniziative di sensibilizzazione e di prevenzione finalizzate alla diffusione della cultura del rispetto dei diritti della persona, dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere, anche attraverso esperienze tra pari.
  2. La Regione, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, favorisce l’attivazione, presso gli istituti scolastici e piattaforme informatiche, di sportelli di sensibilizzazione e prevenzione, rivolti anche al personale docente e non docente e ai genitori degli studenti, per individuare i segnali di possibili forme di violenza e discriminazione determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.

Art. 4

(Attività di informazione)

  1. La Regione, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, degli enti locali, dei soggetti gestori dei servizi socioassistenziali e anche in collaborazione con i mezzi di informazione, promuove la più ampia conoscenza presso l’opinione pubblica delle attività di cui alla presente legge e le misure necessarie per garantire un’informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno disponibili.

Art. 5
(Azioni di contrasto alle discriminazioni nella comunicazione)

  1. La Regione promuove:
  2. a) un uso responsabile di tutti gli strumenti di comunicazione affinché i messaggi, sotto qualunque forma e mezzo espressi, discriminatori o degradanti sono compresi, decodificati e superati;
  3. b) apposite campagne di comunicazione contro la violenza e le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, per sostenere il principio della parità di trattamento, il superamento di ogni forma di discriminazione e per fornire alle persone interessate le informazioni utili per la tutela dei propri diritti;
  4. c) azioni dirette a favorire una rappresentazione rispettosa della diversità, in grado di superare ogni stereotipo legato all’orientamento sessuale o all’identità di genere, nella pubblicità e nei mezzi di informazione e comunicazione;
  5. d) ogni forma di collaborazione con le amministrazioni statali e locali competenti, gli operatori del settore della comunicazione e dei nuovi media, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e l’Ordine dei giornalisti della Campania, unitamente a ogni altro soggetto che opera per le finalità della presente legge.
  6. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.), nell’ambito delle funzioni e delle risorse attribuite dalla legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM.):
  7. a) effettua, periodicamente nel corso dell’anno o su segnalazione di terzi, la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi commerciali e pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o all’identità di genere della persona, in attuazione dell’articolo 36-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). Nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione di cui all’articolo 9, comma 3 e all’articolo 35-bis del decreto legislativo 177/2005, il CO.RE.COM. si fa parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti;
  8. b) nell’esercizio delle funzioni di disciplina dell’accesso radiofonico e televisivo regionale assicura adeguati spazi di informazione e di espressione anche in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge;
  9. c) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi di cui alla presente legge.

Art. 6

(Azioni in materia di politiche del lavoro, formazione e aggiornamento professionale)

  1. La Regione, anche in coerenza con le strategie dell’Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, adotta interventi finalizzati al contrasto di atti e comportamenti discriminatori in ragione dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere mediante la promozione di specifiche progettualità nell’ambito delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale.
  2. La Regione favorisce l’adozione di comportamenti ispirati alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento sessuale o identità di genere, promuovendone l’attuazione nella programmazione delle attività di formazione e aggiornamento del personale dei suoi uffici ed enti.
  3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua criteri e modalità per l’attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2.

Art. 7

(Estensione delle competenze dell’ufficio del Difensore civico regionale)

  1. L’ufficio del Difensore civico di cui alla legge regionale 11 agosto 1978, n. 23 (Istituzione del difensore civico presso la Regione Campania), nell’ambito dei propri compiti istituzionali, interviene a tutela di singoli, enti o associazioni nei casi in cui abbia notizia di provvedimenti, atti o comportamenti adottati in ambito regionale contrari al principio della non discriminazione motivati, in particolare, dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.
  2. Il Difensore civico:
  3. a) rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni ricevute, la presenza di disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con i principi sanciti dalla presente legge, nonché comportamenti o prassi discriminatorie;
  4. b) segnala agli organi competenti i comportamenti e le normative discriminatorie accertate;
  5. c) agisce a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.

Art. 8

(Osservatorio regionale sulla violenza e le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere)

  1. È istituito presso il Consiglio regionale della Campania l’Osservatorio regionale sulla violenza e le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, di seguito denominato “Osservatorio”.
  2. L’Osservatorio:
  3. a) raccoglie i dati e monitora i fenomeni legati alla violenza e alle discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere in Regione Campania, anche trasmettendo agli organi competenti eventuali segnalazioni riguardanti atti discriminatori;
  4. b) provvede alla raccolta e alla elaborazione delle buone prassi adottate nell’ambito di azioni e progettualità a sostegno delle finalità della presente legge;
  5. c) collabora con istituzioni, enti ed organismi, nonché con esperti e professionisti, per prevenire e contrastare i fenomeni di violenza e discriminazione dovuti all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per dare attuazione alla presente legge.
  6. L’Osservatorio svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
  7. Il Presidente del Consiglio regionale adotta un apposito avviso pubblico per la creazione di un elenco ristretto, finalizzato al conferimento dell’incarico di Presidente e componente dell’Osservatorio di candidati con comprovata esperienza sulle tematiche di cui alla presente legge.
  8. Il Consiglio regionale elegge, con votazione separata, il Presidente e quattro componenti dell’Osservatorio tra i candidati presenti nell’elenco formato ai sensi del comma 4.
  9. I componenti dell’Osservatorio, nominati dal Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto, restano in carica per la durata della legislatura e comunque sino alla nomina dei nuovi componenti.
  10. L’incarico di componente è compatibile con qualsiasi altra carica pubblica e può essere revocato dal Consiglio regionale per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge.
  11. I componenti dell’Osservatorio prestano la loro attività a titolo gratuito e in nessun caso sono riconosciute indennità o rimborsi spese.
  12. La struttura amministrativa di vertice del Consiglio regionale garantisce il necessario supporto organizzativo per l’espletamento delle funzioni e dei compiti dell’Osservatorio, nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
  13. L’Osservatorio presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sui casi di violenza e discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere nella Regione, sullo stato dei servizi esistenti e sulla efficacia delle azioni promosse. La relazione annuale è pubblicata in apposita sezione del sito istituzionale della Regione e alla stessa è data adeguata pubblicità.
  14. La Giunta regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un protocollo d’intesa con l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/Ce per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica), al fine di rendere omogeneo il sistema di monitoraggio e di gestione dei casi, nonché di definire e promuovere iniziative congiunte di sensibilizzazione sui temi dell’antidiscriminazione.
  15. È istituita, in collaborazione con l’Osservatorio di cui al presente articolo, una banca dati regionale telematica sulla violenza e le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, che può avvalersi anche del supporto tecnico-scientifico degli enti di studi e ricerca, università e aziende sanitarie.
  16. L’attività di monitoraggio e raccolta dati comprende il reperimento, l’amministrazione, l’elaborazione, l’analisi e la divulgazione di informazioni e dati sulle caratteristiche e l’evoluzione dei fenomeni di violenza e discriminazione, nonché sui provvedimenti adottati e gli interventi attuati su base territoriale e a livello regionale nella materia oggetto della presente legge.
  17. Le attività di monitoraggio e di raccolta dati si svolgono nel rispetto dei diritti alla riservatezza e dell’anonimato degli interessati e con le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e sulla base della normativa europea e nazionale applicabile.
  18. La banca dati è collocata in apposita sezione del sito istituzionale della Regione Campania.

Art. 9

(Clausola valutativa)

  1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti sull’andamento dei fenomeni di violenza e discriminazione di genere.
  2. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare permanente competente in materia una relazione che fornisce le seguenti informazioni:
  3. a) andamento del fenomeno della violenza e delle discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere sul territorio regionale, anche nell’ambito del quadro nazionale;
  4. b) azioni intraprese e risultati ottenuti in attuazione degli interventi previsti dalla legge; c) ammontare e ripartizione delle risorse erogate e tipologia dei soggetti beneficiari;
d) eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.
  5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame.
  6. I soggetti pubblici e privati, coinvolti nell’attuazione della presente legge, forniscono alla Giunta regionale le informazioni necessarie per l’elaborazione della relazione di cui al comma 2.
  7. Il Consiglio regionale promuove momenti di dibattito e confronto pubblico sugli esiti della presente legge, coinvolgendo gli operatori del settore e i soggetti portatori di interessi.

Art. 10

(Fondo di solidarietà per le vittime di violenza determinata dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere)

  1. La Regione istituisce un Fondo di solidarietà per le vittime di violenza determinata dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, di seguito denominato “Fondo”.
  2. Il Fondo è volto a sostenere:
  3. a) gli interventi di sostegno a titolo di contributo spese per le cure mediche, psicologiche e per l’accompagnamento delle vittime di violenza;
  4. b) le azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all’avvio delle stesse, compreso l’eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte.
  5. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvate le linee guida contenenti criteri e modalità per dare attuazione a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 11

(Norma finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante prelevamento di euro 100.000,00 dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e contestuale incremento della Missione 12, Programma 7, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario della Regione Campania per il triennio 2020-2022.

Art. 12

(Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1977, n. 14)

  1. La legge regionale 16 febbraio 1977, n. 14 (Istituzione della Consulta regionale femminile) è così modificata:
  2. a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: “Art. 3
  3. La Consulta è nominata con decreto dal Presidente del Consiglio regionale all’inizio di ciascuna legislatura. Alla scadenza resta in carica fino all’insediamento del nuovo organismo.
  4. La Consulta è presieduta da una sua componente, eletta ogni trenta mesi fra le donne che ne fanno parte.
  5. La presidente è eletta con la maggioranza assoluta in prima convocazione e con la maggioranza semplice in seconda convocazione.”;
  6. b) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: “Art. 5
  7. La Consulta approva un proprio regolamento che ne disciplina le modalità di funzionamento. Esso è sottoposto a ratifica dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
  8. Il regolamento prevede necessariamente la decadenza dei componenti in caso di plurime assenze alle riunioni della Consulta.”;
  9. c) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

  1. La Consulta approva annualmente, con le stesse modalità di voto di cui all’articolo 3, comma 3, un programma di attività con la previsione di spesa, nei limiti delle disponibilità di bilancio, che è sottoposto all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.”.

Art. 13

(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Testo unificato assegnato alla VI Commissione consiliare permanente per l'esame, ad iniziativa dei consiglieri Loredana Raia, Rosa D’Amelio, Carmine De Pascale, Valeria Ciarambino, Flora Beneduce, Maria Ricchiuti, Vincenza Amato, Michele Cammarano, Luigi Cirillo, Carlo Iannace, Tommaso Malerba, Maria Muscarà, Alfonso Piscitelli, Gennaro Saiello e Vincenzo Viglione. Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 5 agosto 2020.

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